IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011,  dello
stato di emergenza per proseguire le  attivita'  di  contrasto  e  di
gestione dell'afflusso di extracomunitari; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451,  convertito  dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
novembre 2010, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso di
lavoratori extracomunitari per l'anno 2010; 
  Considerata   la   grave   situazione   di   emergenza   umanitaria
determinatasi  a  seguito  dello  sbarco  di  migliaia  di  cittadini
provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda  mediterranea  ed  in
particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto; 
  Considerato che la situazione presenta il rischio di  un  ulteriore
aggravamento in ragione  dall'attuale  clima  di  grave  instabilita'
politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa; 
  Rilevata altresi' l'insufficienza delle attuali strutture destinate
all'accoglienza o al trattenimento dei cittadini sbarcati sulle coste
italiane rispetto all'eccezionalita' del flusso migratorio registrato
negli ultimi giorni, con particolare riferimento a quelle situate nel
territorio della Regione siciliana; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di  provvedimenti
di  carattere  straordinario  e  derogatorio  finalizzati  al  rapido
superamento dell'emergenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione  civile  in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario"; 
  Vista la nota del 15 febbraio 2011 del Ministero della difesa; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1 Il Prefetto di Palermo e' nominato Commissario  delegato  per  la
realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento  dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 febbraio 2011, citato in premessa. 
  2. Il Commissario  delegato  se  del  caso  anche  in  deroga  alle
disposizioni   vigenti   in   materia    ambientale,    paesaggistico
territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione  del  territorio,
di  polizia  locale,  e  salvo  l'obbligo  di  assicurare  le  misure
indispensabili alla tutela della  salute  e  dell'ambiente,  provvede
all'espletamento delle seguenti iniziative: 
  a) definizione dei programmi di azione, anche per  piani  stralcio,
per il superamento dell'emergenza; 
  b) censimento dei cittadini sbarcati sul  territorio  italiano  dai
paesi del Nord Africa; 
  c) adozione di misure finalizzate all'individuazione  di  strutture
ed aree anche da attrezzare destinate alla gestione dell'emergenza di
cui alla presente  ordinanza,  nonche'  al  potenziamento  di  quelle
esistenti. 
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4,  l'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  delegato  sostituisce,  ad  ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di
organi statali, regionali, provinciali e comunali,  costituisce,  ove
occorra, variante allo  strumento  urbanistico  generale  e  comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed  indifferibilita'  dei
lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'articolo del decreto
del Presidenza della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  anche  prima  dell'espletamento   delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i  termini  di  legge
ridotti della meta'. 
  4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere
per  cui  e'  prevista  dalla  vigente  normativa  la  procedura   di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale e  regionale,
ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti  su
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 42/2004,  la  procedura
medesima deve essere conclusa entro  e  non  oltre  45  giorni  dalla
indizione della  conferenza  dei  servizi.  A  tal  fine,  i  termini
previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e della citata legge n. 42 /2004 sono ridotti della meta'.